18/01/2026
𝐆𝐋𝐈 𝐈𝐌𝐏𝐑𝐄𝐍𝐃𝐈𝐓𝐎𝐑𝐈 𝐀𝐆𝐑𝐈𝐂𝐎𝐋𝐈 𝐄𝐒𝐎𝐍𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈 𝐃𝐀𝐋𝐋’𝐎𝐁𝐁𝐋𝐈𝐆𝐎 𝐃𝐈 𝐈𝐒𝐂𝐑𝐈𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐀𝐋 𝐑𝐄𝐍𝐓𝐑𝐈.
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025 e in vigore dal 1° gennaio 2026, ha modificato l’art. 188-bis del D. Lgs. 152/2006 sostituendo il comma 3-bis, cioè la disposizione che individua i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI e, soprattutto, ha introdotto esplicitamente alcune esclusioni dall’obbligo di iscrizione.
𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈 𝐒𝐎𝐍𝐎 𝐈 𝐒𝐎𝐆𝐆𝐄𝐓𝐓𝐈 𝐄𝐒𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈 𝐃𝐀𝐋𝐋’𝐎𝐁𝐁𝐋𝐈𝐆𝐎 𝐃𝐈 𝐈𝐒𝐂𝐑𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈 𝐀𝐋 𝐑𝐄𝐍𝐓𝐑𝐈?
Il nuovo comma 3-bis dell’art. 188-bis del D. Lgs. 152/06 prevede due macro-esclusioni dall’obbligo di iscrizione:
- 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫𝐳𝐢 𝐨 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐢 𝐝𝐢 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 (individuali o collettivi) di cui al 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐚 𝟏 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐭. 𝟐𝟑𝟕, 𝐝𝐞𝐥 𝐃.𝐋𝐠𝐬. 𝟏𝟓𝟐/𝟐𝟎𝟎𝟔;
- 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐟𝐢𝐮𝐭𝐢 per i quali si applicano le disposizioni di cui ai 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐢 𝟓 𝐞 𝟔 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟗𝟎, 𝐝𝐞𝐥 𝐃.𝐋𝐠𝐬. 𝟏𝟓𝟐/𝟐𝟎𝟎𝟔.
Nel dettaglio, il 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐚 𝟓 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟗𝟎, 𝐝𝐞𝐥 𝐃.𝐋𝐠𝐬. 𝟏𝟓𝟐/𝟐𝟎𝟎𝟔 recita: "sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti."
Nel dettaglio, il 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐚 𝟔 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟗𝟎, 𝐝𝐞𝐥 𝐃.𝐋𝐠𝐬. 𝟏𝟓𝟐/𝟐𝟎𝟎𝟔 recita: "Gli imprenditori agricoli di cui 𝐚𝐥𝐥'𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟐𝟏𝟑𝟓 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità ((, che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189)):
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183."
𝐀 𝐭𝐢𝐭𝐨𝐥𝐨 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐬𝐢 𝐫𝐢𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐚𝐥𝐥'𝐚𝐫𝐭. 𝟐𝟏𝟑𝟓 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞.
L'articolo 2135 del Codice Civile è stato significativamente 𝐦𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥 𝐃.𝐋𝐠𝐬. 𝟐𝟐𝟖/𝟐𝟎𝟎𝟏, ampliando la definizione di imprenditore agricolo oltre la coltivazione del fondo, includendo 𝐬𝐞𝐥𝐯𝐢𝐜𝐨𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐢, e definendo le 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞 (trasformazione, commercializzazione, valorizzazione) che devono avere oggetto prevalentemente prodotti propri, introducendo il cruciale 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 e includendo nuove attività come la fornitura di servizi di ospitalità rurale e la valorizzazione del territorio, con l'obiettivo di modernizzare il settore agricolo e renderlo più competitivo, integrando anche attività energetiche rinnovabili.