04/04/2018
OGGETTO: Applicazione dell’art. 54 del DPR n. 1092/1973.
L'articolo 54, comma 1, del DPR n. 1092/1973, che prevede che la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, … è stato in passato regolarmente applicato dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale al personale cessato dal servizio con la suddetta anzianità.
Ora, l’INPS non può applicare la predetta norma, in quanto:
le pensioni vengono ormai normalmente corrisposte a militari con una anzianità contributiva superiore a 20 anni;
per gli arruolati a partire dal 1° gennaio 1996 (data in cui è entrato in vigore il sistema pensionistico “contributivo”), le percentuali previste dal testo unico sulle pensioni (citato DPR n. 1092/1973) sono state abolite (la pensione è, infatti, ora liquidata esclusivamente sulla base delle contribuzioni versate).
La Corte dei Conti della Sardegna, con sentenza n. 2 del 2018, ha accolto la richiesta avanzata da un militare dell’Aereonautica Militare (beneficiario di un sistema pensionistico “misto”), imponendo all’INPS di adeguare il trattamento pensionistico di quest’ultimo al 44% della base pensionabile, rispetto al 35% normativamente previsto ed applicato dall’istituto previdenziale. Trattandosi di una sentenza di primo grado e vigendo il principio della non estensione del giudicato, previsto nel nostro ordinamento, l’applicazione ad altri casi analoghi dell’art. 54 del DPR n. 1092/1973 non può avvenire automaticamente e, affinché ciò si verifichi, è necessaria una espressa previsione normativa.
Tuttavia, una eventuale modifica della normativa vigente riguarderebbe esclusivamente il personale arruolato nel triennio 1981 – 1983, beneficiario di un sistema pensionistico “misto” (ovvero, per l’Arma, 8.843 militari che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano maturato una anzianità contributiva di almeno 15 anni e non superiore a 18 anni, requisito, quest’ultimo, introdotto dalla legge n. 335/1995; anzianità contributiva non, invece, raggiungibile da parte di coloro che sono stati arruolati a partire dal 1984).
Una modifica normativa che, invece, possa riguardare tutto il personale dell’Arma richiederebbe una rivisitazione totale degli attuali sistemi pensionistici.
Le sentenze delle Corte dei Conti hanno valenza regionale. Anche la sede Abruzzo ha fatto una sentenza simile. Per avere una certezza giuridica bisogna attendere che la seconda sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti emetta sentenza che confermi quella di primo grado ( perché l'Inps ha fatto appello).
La Rappresentanza Militare attende notizie nel merito dal CNA.