Fna Patronato EPAS & CAF Italia

Fna Patronato EPAS & CAF Italia Servizi di Patronato e Caf

31/08/2023

Circolare EPAS n. 49/2023
Supporto formazione e lavoro: istruzioni INPS
Con la presente, si fa riferimento alla pubblicazione dei Decreti attuativi da parte del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali, nonché alla circolare INPS del 29 agosto sulle novità inerenti la
misura chiamata “Supporto Formazione e Lavoro” attivata al fine di favorire l’inserimento nel
mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa.
La misura, di seguito SFL è istituita a partire dal 1° settembre 2023 e prevede l’attivazione al
lavoro mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione
professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque
denominate.
Di seguito si riportano, attraverso alcune tabelle, le modalità di attuazione del D.L. 48/2023 (c.d.
Decreto Lavoro) ai fini dell’avvio del SFL, di cui abbiamo già in parte dato comunicazione
attraverso le circolari EPAS n. 31/2023, n. 43/2023 e nel messaggio EPAS n. 45/2023 (che
alleghiamo alla presente).
BENEFICIARI
• Singoli componenti dei nuclei familiari tra i 18 e i 59 anni, con ISEE
familiare non superiore a 6.000€ annui, che non possono accedere
all’Assegno di inclusione (ADI).
• Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2,
comma 2 a esclusione della lettera b), numero 1 del D.L. 48/2023. *
• Possono accedere anche i singoli componenti dei nuclei che percepiscono
l’ADI, purché siano esclusi dalla scala di equivalenza. Non sono
conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo per tutto il
periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico o i componenti
nei periodi di interruzione della residenza in Italia.
VARIAZIONE
NUCLEO
FAMILIARE
In caso di variazione del nucleo in corso di fruizione SFL, l’interessato è tenuto
a presentare entro un mese dalla variazione, la DSU aggiornata a pena di
decadenza del beneficio.
* Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno da possedere cumulativamente:
1. cittadino dell'Unione o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, o cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, o titolare dello status di protezione internazionale;
2. al momento della presentazione della domanda residente in Italia per almeno 5 anni di cui
ultimi 2 in modo continuativo;
3. richiedente e componenti del nucleo residenti in Italia.
*Reddito familiare ISEE: La soglia di 6.000€ annui si intende moltiplicata per la scala di equivalenza
come definita ai fini ISEE.
Dal reddito familiare, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e sommati tutti quelli
in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta
eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare sono inoltre
incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo
familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo
restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in
materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di
ADI, di RDC o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.
I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, non costituiscono base imponibile ai
fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito
familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare.
*Patrimonio immobiliare: come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini
IMU non superiore a 150.000€, non superiore a 30.000€.
*Patrimonio mobiliare: come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000€, accresciuta
di 2.000€ per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000€.
I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000€ per ogni componente in condizione di
disabilità e di 7.500€ per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza,
come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.
*Beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena
disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250
cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i
motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi
della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e
imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal Codice della navigazione di cui al regio decreto
30 marzo 1942, n. 327;
*Condanne: mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, la
mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del
codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate
nell'articolo 8, comma 3 successivamente descritto.
Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art.2 commi 3,7,8 e 10 del D.L. n. 48/2023:
Comma 3: non ha diritto il nucleo in cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni
volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa,
nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di
cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Comma 7: nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), non
rilevano:
a) le erogazioni relative all'assegno unico e universale;
b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
c) le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al
beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a
valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;
d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente
definite aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione;
e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché' eventuali esenzioni e
agevolazioni per il pagamento di tributi;
f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di
buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
Comma 8: i redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto
della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.
Comma 10: la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio
italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, o nella ipotesi di assenza dal
territorio italiano un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto
mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a
quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di
salute.
RICHIESTA
Effettuata all’INPS telematicamente, anche presso gli istituti di Patronato, in
alternativa dal 1° gennaio 2024 anche presso i Centri di Assistenza fiscale.
• Il percorso di attivazione viene fatto mediante la piattaforma per
l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per
l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) attraverso l’invio automatico ai
servizi per il lavoro competenti.
• All’atto della domanda, l’interessato viene informato che attraverso il SIISL
riceverà informazioni sulla sua richiesta, all’interno della quale:
a) rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità (DID);
b) autorizza la trasmissione dei dati ai centri per l’impiego, agenzie per il
lavoro, enti intermediari;
c) dimostra l’iscrizione ai percorsi d’istruzione degli adulti di primo livello o
comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione;
• All’atto di compilazione della domanda potrà essere contestualmente
effettuata l’iscrizione al SIISL e precompilato il patto di attivazione digitale
che sarà operativo all’esito positivo della domanda stessa.
• Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario individua almeno tre agenzie
per il lavoro o enti autorizzati e si impegna a presentarsi alla convocazione
per la stipula del patto di servizio personalizzato.
PATTO DI
SERVIZIO
PERSONALIZZATO
A seguito della sottoscrizione del patto digitale, il beneficiario è convocato dal
servizio del lavoro competente per la stipula del patto di servizio
personalizzato. La convocazione può avvenire tramite il SUI (Sistema
informativo unitario) oppure tramite messaggistica telefonica o posta
elettronica.
Nel caso esista già un patto di servizio personalizzato questo viene
aggiornato o integrato.
PIATTAFORMA
SIISL
• L’interessato attraverso il SIISL può ricevere o individuare autonomamente
offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro,
programmi formativi e progetti utili alla collettività.
• Le attività di cui sopra effettuate dal beneficiario vengono riportate su
SIISL.
• Nel caso in cui il beneficiario individui autonomamente le attività può darne
comunicazione al SIISL per il tramite del soggetto con cui è stato
sottoscritto il patto personalizzato.
BENEFICIO
ECONOMICO
In caso di partecipazione alle attività, compresa l’iscrizione a percorsi di
istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’obbligo di
iscrizione, per tutta la loro durata e per un periodo massimo di 12 mesi,
l’interessato riceve un beneficio economico di 350€ mensili.
Questo viene erogato dall’INPS mediante bonifico ed è subordinato
all’inserimento su SIISL (da parte dei competenti servizi) dell’effettivo
inizio di una delle attività sopracitate.
INCOMPATIBILITÁ Il SFL è incompatibile con RDC, PDC e ogni altro strumento pubblico di
integrazione o sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.
Modalità di erogazione dell’importo:
L’importo erogato non è frazionabile nel mese. Pertanto, l’erogazione della misura verrà
disposta secondo le modalità indicate negli esempi di seguito riportati:
1^ attività/corso Attività/corso avviata dal 27 settembre
2023 al 3 gennaio 2024
Il beneficio verrà erogato per 5
mensilità
2^ attività/corso
successiva alla
prima
Ulteriore attività/corso avviata dal 18
gennaio 2024 al 31 maggio 2024
L’ulteriore erogazione verrà
effettuata per 4 mensilità in
quanto per il mese di gennaio
2024 il beneficio è già stato
erogato
2^ attività/corso
successiva alla
prima
Ulteriore attività/corso avviato dal 18
gennaio 2024 al 20 dicembre 2024
l’ulteriore erogazione verrà
effettuata per 7 mensilità in
quanto per il mese di gennaio
2024 il beneficio è già stato
erogato e cesserà nel mese di
agosto 2024 (12 mesi
complessivi)
2^ attività/corso
successiva alla
prima
Ulteriore attività/corso avviato dal 3
marzo 2024 al 31 ottobre 2024
l’ulteriore erogazione verrà
effettuata per 7 mensilità da
marzo 2024 a settembre 2024 (12
mesi complessivi).
Nel mese di febbraio 2024
l’erogazione della misura è
sospesa
Nel caso in cui un patto di servizio personalizzato già sottoscritto, sia stato aggiornato o
integrato dai servizi per il lavoro competenti in relazione a programmi o azioni di politica attiva già
avviati o in cui il soggetto risulti già coinvolto anche prima della presentazione della domanda del
SFL, o immediatamente dopo, la decorrenza del beneficio economico potrà essere anticipata alla
data di sottoscrizione del PAD.
Nel caso in cui il soggetto abbia, invece, avviato autonomamente un’attività tra quelle
previste per il riconoscimento del beneficio e tale attività venga riconosciuta al momento della
sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, l’erogazione del beneficio potrà decorrere dopo la
sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.
Il competente servizio per il lavoro inserirà nella piattaforma dedicata (SIU) la data di inizio e
termine dell’attività, secondo le modalità indicate al paragrafo precedente.
In corso di fruizione della misura del SFL, nel SIISL sono registrati i dati sullo stato della
domanda e gli ulteriori eventi rilevanti sulla prestazione.
Obblighi dei beneficiari della misura
Il beneficiario è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel
patto di servizio personalizzato dando conferma, anche con modalità telematica, ai sevizi
competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni novanta giorni.
Sospensione In caso di mancata conferma dell’attività, rilevata attraverso il SIISL o di
inadempienze, l’INPS sospende il beneficio.
Decadenza In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, il
beneficiario decade dal beneficio.
Offerta di lavoro
Il beneficiario del SFL è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le
caratteristiche di cui all’art.9 del D.L. 48/2023.*
In caso di mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un’offerta di
lavoro, il soggetto intermediario che effettua la proposta di lavoro, attraverso
la piattaforma SIU, segnala al SIISL l’evento suscettibile di sanzione e l’INPS
dispone la decadenza dal beneficio.
*Caratteristiche dell’offerta di lavoro:
a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito
del territorio nazionale (tranne in nuclei, anche con genitori separati, in cui sono presenti
minori di 14 anni. In tal caso l’offerta va accettata se la distanza non eccede gli 80km o
raggiungibile in 120 minuti di trasporto pubblico);
b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60%
dell'orario a tempo pieno;
c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo
51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il
luogo di lavoro non disti più di 80km dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in 120
minuti con i mezzi pubblici.
Compatibilità con
redditi da lavoro
• L’accettazione di un’offerta di lavoro di cui sopra, di durata compresa tra
uno e sei mesi determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la
sospensione del beneficio economico.
• Al termine del rapporto di lavoro, al ricorrere delle condizioni di legge, il
beneficio viene erogato per il periodo residuo.
• Il reddito percepito rileva ai fini della determinazione del reddito per il
mantenimento del beneficio.
Dichiarazioni
reddito percepito
In caso di avvio di attività
dipendente da parte di uno o più
componenti il nucleo, il maggior
reddito da lavoro percepito non
concorre alla determinazione
dell’Assegno, entro il limite massimo
di 3.000€ lordi annui. Il reddito
derivante dall’attività è comunque
comunicato dal lavoratore all’INPS
entro 30 giorni dall’avvio dell’attività
tramite “SFL-Com Esteso”.
In caso contrario l’erogazione del
beneficio è sospesa fino alla
comunicazione che non può avvenire
In caso di avvio di attività autonoma
in forma individuale o di
partecipazione da parte di uno o più
componenti del nucleo, questa è
comunicata all’INPS entro il giorno
antecedente all’inizio della stessa a
pena di decadenza del beneficio
mediante “SFL-Com Esteso”.
Il reddito è individuato secondo il
principio di cassa come differenza tra
i ricavi e i compensi percepiti e le
spese sostenute nell’esercizio
dell’attività. È comunicato entro il
quindicesimo giorno del mese
oltre tre mesi dall’inizio dell’attività,
decorsi i quali la prestazione decade.
Nel caso in cui l’attività lavorativa
prosegua anche nell’anno
successivo, andrà compilato un
nuovo modello “SFL-Com Esteso”
entro gennaio.
successivo al termine di ciascun
trimestre dell’anno solare, fino a
quando il maggior reddito non sia
correttamente valorizzato nella
dichiarazione ISEE. Il reddito
concorre per la parte eccedente
3.000€ lordi annui.
A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del SFL per le due mensilità successive a
quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del
beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre
precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente i 3.000 euro lordi annui.
Svolgimento
attività lavorativa
all’atto di
presentazione
della domanda
Comunicare all’INPS eventuali rapporti di lavoro già in essere all’atto della
domanda, ma non rilevati dall’ISEE per l’intera annualità, nonchè ogni
variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura.
Nella domanda, dichiarare nel quadro C se uno o più componenti abbiano in
corso un’attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati
per l’intera annualità nell’ISEE e contestualmente dovrà compilare il modello
“SFL–Com Ridotto”. In caso di variazione dell’attività in corso di fruizione
andrà compilato il “SFL-Com Esteso”.
In caso di trattamenti pensionistici intervenuti in corso di erogazione, la
situazione reddituale è conseguentemente aggiornata.
Obbligo di
istruzione
I richiedenti SFL devono aver assolto al diritto-dovere all’istruzione e
formazione ai sensi del D.gls. n. 76/2005 o risultare esentati dalla disciplina
vigente.
I beneficiari del SFL tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto a tale
obbligo di istruzione, sono tenuti a frequentare percorsi di istruzione degli
adulti di primo livello, pena la non erogazione del beneficio.
Per coloro che sono inseriti in progetti di formazione, qualificazione e
riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro
e di politiche attive del lavoro comunque denominate, gli obblighi di cui sopra
sono sospesi fino a conclusione dei suddetti percorsi.
Ulteriori variazioni
Obbligo di comunicare all’INPS, utilizzando il modello “SFL-Com Esteso” ogni
variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura nel
termine di 15 giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio.
Controlli e sanzioni – Revoca e decadenza
Al SFL si applicano le stesse disposizioni previste per l’Assegno di inclusione dagli articoli 7 e 8 del
D.L. 48/2023. Come previsto dall’art.8, si specifica quanto segue:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio
economico del SFL rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero
omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da
attività irregolari, nonché di ogni altra informazione dovuta e rilevante ai fini del mantenimento della
misura in esame è punita con la reclusione da uno a tre anni.
1. Nei casi di condanna in via definitiva del beneficiario per i reati sopra indicati o nelle ipotesi di
un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di
reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma,
nn. 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una
misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata
decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente
percepito.
2. La medesima sanzione della decadenza dal beneficio si applica anche in caso di sentenza
adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle
previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice.
In questi casi il beneficio non potrà essere nuovamente richiesto prima che siano trascorsi 10
anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o comunque, dalla perdita o
cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.
Nei casi diversi dai punti 1 e 2 (art. 8, comma 3, D.L. 48/2023) il beneficio può essere richiesto
solo trascorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.
Il provvedimento di decadenza è comunicato dall'INPS al beneficiario del SFL e il beneficio non può
essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza
oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione
della misura di prevenzione.
Ferme restando le disposizioni relative alla condanna in via definitiva, quando l'INPS accerta la non
corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento
dell'istanza o l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta
variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante,
dispone l'immediata revoca della misura.
A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente
percepito.
L’articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall’articolo 12, comma 10, del
medesimo D.L., prevede che il beneficiario decada dalla misura se:
• non si presenta nel termine fissato presso il servizio di lavoro competente, senza giustificato
motivo;
• non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di
riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate,
nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio
personalizzato;
• non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello previsto
dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di
istruzione, nel caso in cui abbia un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto
all’obbligo di istruzione;
• non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro di cui all’articolo 9 del D.L. n.
48/2023;
• non rispetta gli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni del reddito o del nucleo come
previste o effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico
maggiore;
• non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
• viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a
svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.
Ulteriori ipotesi di sospensione
In aggiunta alle ipotesi di sospensione menzionate in precedenza, l’erogazione del beneficio è
sospesa nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare
personale o che è destinatario di uno dei provvedimenti di condanna per i reati indicati ai punti 1 e 2,
prima che diventino definitivi, come previsto dall’articolo 8, comma 14, del D.L. 48/2023.
La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato
latitante ai sensi dell’articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente
all’esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione non hanno effetto retroattivo.
La sospensione del beneficio può essere revocata dall’autorità giudiziaria che l’ha disposta quando
risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l’hanno determinata.
Ai fini del ripristino dell’erogazione degli importi dovuti l’interessato deve presentare domanda presso
le Strutture territorialmente competenti dell’INPS, allegando copia del provvedimento giudiziario di
revoca della sospensione.
Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e la formazione
Per l’erogazione delle misure di politica attiva sono abilitati ad accedere ed operare nell’ambito del
SIISL i seguenti soggetti:
1. centri per l'impiego (art. 18 D.lgs. 150/2015);
2. agenzie per il lavoro (art.4, D.lgs 276/2003); soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività
di intermediazione (art.6, D.lgs 276/2003); soggetti accreditati ai servizi per il lavoro (art. 12,
D.lgs 150/2015);
3. enti di formazione, compresi enti bilaterali (art.2, comma 1, lettera h, D.lgs. 276/2003);
4. fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua (art. 118 L. 388/2000) e i fondi
bilaterali (art.12, comma 4, D.lgs 276/2003);
5. enti titolati ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13;
6. comuni;
7. enti servizio civile universale (D.lgs. 40/2017);
8. centri provinciali per istruzione degli adulti (CPIA).
Tutti i soggetti sopra descritti, abilitati ad accedere e operare con SIISL, mettono a disposizione,
immediatamente e comunque non oltre 10 giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza,
attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a
sanzioni.
Nel caso di dichiarazioni mendaci e illegittimo godimento del beneficio, tutti i soggetti preposti ai
controlli e alle verifiche trasmettono all’autorità giudiziaria, entro 10 giorni dall’accertamento, la
documentazione completa relativa alla verifica.

SISTEMA INFORMATIVO PER L’INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA
Il decreto interministeriale dell’8 agosto, specifica le disposizioni operative per il funzionamento del
Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), la nuova piattaforma, istituita
presso il Ministero del Lavoro, accessibile mediante il Portale siils.lavoro.gov.it, in cui i richiedenti
l’ADI e il SFL sono tenuti a registrarsi, al fine di assicurarsi il riconoscimento e mantenimento del
relativo beneficio, accedendo ad informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione,
tirocini, progetti utili alla collettività, e ad altri strumenti di politica attiva; oltre che a informazioni sullo
stato di erogazione del beneficio economico e sulle attività previste dal patto di servizio
personalizzato.
1. La piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa
1.1 Richiedenti ADI
La piattaforma è accessibile ai richiedenti ADI per le seguenti funzioni:
a) effettuare l’iscrizione al SIILS;
b) ricevere la comunicazione dell’esito positivo dell’istruzione della domanda ADI;
c) in esito all’accoglimento della domanda di accesso all’ADI, sottoscrivere il patto digitale e
espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per
l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché
ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
d) ricevere le indicazioni per presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120
giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale per non incorrere nella sospensione
del beneficio;
e) accedere a tutte le informazioni relative allo stato della domanda e alle attività di inclusione
sociale.
La piattaforma è inoltre accessibile ai beneficiari ADI di età compresa tra i 18 e i 59 anni attivabili
al lavoro, come identificati dai Servizi sociali in esito alla valutazione multidimensionale.
1.2. Richiedenti SFL
La piattaforma è accessibile ai richiedenti SFL per svolgere le seguenti attività:
a) gestire il successivo percorso di attivazione tramite il sistema informativo per l’inclusione
sociale e lavorativa (SIILS);
b) ricevere la comunicazione dell’esito positivo;
c) sottoscrivere il patto di attivazione digitale e autorizzare la trasmissione della domanda;
d) ricevere offerte di lavoro ovvero essere inseriti in progetti di formazione erogati da soggetti
pubblici e privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici
interprofessionali ed Enti bilaterali;
e) dare comunicazioni dei progetti di formazione;
f) adempiere e confermare la partecipazione alle attività come previsto dall’art. 12 comma 6 del
dl n.48/2023;
g) accedere a informazioni che lo riguardano sullo stato della domanda.
Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni di cui sopra, la piattaforma si compone di elementi
modulari e opera in interoperatività con la piattaforma SIU (Sistema informativo unitario delle politiche
del Lavoro) e la piattaforma GePI per i Patti di inclusione.
Infine, si fa presente che, non essendo ancora disponibile la procedura di presentazione
telematica delle domande, l’Istituto integrerà le istruzioni operative per l’accesso al beneficio
con successivi messaggi. Sarà nostra cura, dunque, avvisarvi prontamente dell’effettiva
partenza del servizio.
Inoltre, avvisiamo gli operatori che codesta Direzione Generale è stata convocata in data
15 settembre per una riunione nella quale verranno fornite ulteriori delucidazioni.
Pertanto, nell’attesa, si allegano slides utili alla comprensione del nuovo beneficio.

14/12/2022

Indennità una tantum di 150 euro di cui al Decreto Aiuti Ter – Apertura della
procedura telematica per l’invio delle domande

l’INPS ha rilasciato la
procedura telematica per l’invio delle domande di “indennità una tantum di 150 euro” di cui
al Decreto Aiuti Ter.
In particolare, facendo seguito alla circolare EPAS n. 63/2022, contenente la Tabella relativa
alle istruzioni operative, agli aventi diritto al bonus in oggetto e ai relativi requisiti previsti dalla
legge, ricordiamo che le categorie che dovranno presentare domanda telematica all’Istituto
sono esclusivamente le seguenti:
• titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di
ricerca con contratti attivi alla data del 18 maggio 2022; iscritti alla Gestione Separata; con
reddito derivante dai suddetti rapporti per l’anno 2021 inferiore a 20.000 euro;
• iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano versato nel 2021 almeno
50 contributi giornalieri e con un reddito derivante dai suddetti rapporti per l’anno 2021
inferiore a 20.000 euro;
• lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e intermittenti, che abbiano svolto nel
2021 la prestazione per almeno 50 giornate, con reddito derivante dai suddetti rapporti per
l’anno 2021 inferiore a 20.000 euro.
La procedura telematica è attualmente disponibile sul sito dell’INPS nella scheda di
prestazione “Punto d’accesso a prestazioni non pensionistiche”, sull’homepage dell’Istituto.

Indirizzo

Girifalco

Orario di apertura

Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 15:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 17:00

Sito Web

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