Garante per i diritti degli animali di Fara Gera D'Adda

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Garante per i diritti degli animali di Fara Gera D'Adda Contatti
Arnaldo Citterio
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Le segnalazioni anonime non saranno prese in considerazione.

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI RIFUGIO FELINOIl Comun...
21/10/2026

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI RIFUGIO FELINO

Il Comune di Fara Gera d’Adda indice una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla individuazione di una associazione di volontariato di cui all’art. 111 della L.R. n. 33/2009, alla quale affidare la realizzazione e successiva gestione di un rifugio felino, ai sensi dell’art. 13, comma 3 del Regolamento Regionale n. 2/2017.
L'obiettivo è garantire il ricovero, la cura e il benessere dei gatti senza proprietario, promuovendo le adozioni responsabili.
Le associazioni interessate dovranno far pervenire la propria candidatura entro le ore 12,00 del giorno 02.12.2026, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: [email protected].

Questo bando di gara è rivolto a tutte le associazioni interessate al benessere animale.
Scorrendo questo link trovate in allegato il testo del bando e le domanda di partecipazione:
https://www.comune.farageradadda.bg.it/it/news/bando-di-gara-per-l-affidamento-ad-associazione-di-volontariato-della-realizzazione-e-gestione-di-rifugio-felino

Estratto:
AREA MESSA A DISPOSIZIONE
Il Comune di Fara Gera d’Adda mette a disposizione come bene strumentale la porzione di circa mq. 500 dell’area di proprietà comunale avente destinazione urbanistica a servizi, contraddistinta in NCT con i mappali 4656 e 4659, Foglio 1, posta a sud della zona artigianale di via Dei Quadretti.
La concessione dell’area avverrà a titolo di comodato gratuito.
Il Comune di Fara Gera d’Adda, nel caso in cui con la presente procedura si addivenga ad una aggiudicazione, si impegna alla esecuzione, a propria cura e spese, di opere inerenti la realizzazione della recinzione dell’area, del suo livellamento e della predisposizione delle linee elettrica e acquedotto, per un ammontare massimo di spesa di € 40.000,00, a carico del bilancio comunale.
CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA DA REALIZZARE (Art. 13 Reg. Reg. 2/2017)
L’associazione affidataria dovrà realizzare la struttura di ricovero, che dovrà prevedere spazi e locali conformi ai requisiti strutturali e sanitari previsti dall’Allegato B del Rgolamento Regionale 2/2017.

Grazie per l'attenzione,
Garante per i Diritti degli Animali
Fara Gera d'Adda

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Sito ufficiale Comune di Fara Gera d'Adda

VETERINARIO RESPONSABILE DELLE SOFFERENZE EVITABILI DEL CANE: LA CORTE D'APPELLO RICONOSCE IL RISARCIMENTO ANCHE AL FAMI...
14/10/2026

VETERINARIO RESPONSABILE DELLE SOFFERENZE EVITABILI DEL CANE: LA CORTE D'APPELLO RICONOSCE IL RISARCIMENTO ANCHE AL FAMILIARE NON PROPRIETARIO

“La responsabilità del veterinario non riguarda soltanto la corretta esecuzione delle cure, ma anche la gestione del dolore e delle sofferenze dell'animale. Lo rimarca la Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n. 2634/2026, che riconosce un risarcimento ai familiari del proprietario dell'animale per la sofferenza derivante dall'aver assistito a patimenti evitabili.

La pronuncia affronta un tema assai delicato: il rapporto tra la responsabilità professionale del veterinario e il legame affettivo che unisce una persona al proprio animale domestico. Secondo la Corte, infatti, non conta soltanto chi ne risulta formalmente proprietario: può avere diritto al risarcimento anche chi condivide con esso la vita familiare e instaura un concreto e continuativo rapporto di affezione e cura.

La vicenda finita all'attenzione della magistratura toscana riguardava un cocker spaniel di tredici anni. La cagnolina era stata portata dal veterinario a causa di una copiosa emorragia dalla bocca. Nel corso delle cure erano state effettuate estrazioni dentarie, ulteriori interventi e una trasfusione, fino al trasferimento presso una clinica veterinaria universitaria. Nonostante gli interventi, l'emorragia si era ripresentata e l'animale era infine deceduto.

I due componenti della coppia che si occupava del quadrupede avevano deciso di fare causa al veterinario. Il Tribunale aveva inizialmente respinto le loro domande, anche sulla base della consulenza tecnica, che non aveva ritenuto dimostrato un rapporto causale tra la condotta del professionista e la morte dell'animale. La Corte d'Appello ha, però, disposto un approfondimento della consulenza tecnica, dal quale sono emersi diversi profili di inadempimento professionale.

Tra gli elementi individuati dai consulenti e portati all'attenzione della magistratura vi erano l'omissione di alcuni accertamenti diagnostici pre-operatori, modalità non adeguate nell'esecuzione delle estrazioni dentarie e carenze nella gestione dell'emorragia. In particolare, è stato accertato che alcune tecniche estrattive avevano provocato una lesione dell'arteria alveolare inferiore. Non solo. Particolarmente rilevante è stata la completa omissione di un'adeguata terapia analgesica. Secondo quanto accertato in appello, lo sfortunato cane era stato così esposto a dolori severi e prolungati per un periodo superiore alle 36 ore.

Alla luce di tutti questi elementi configuranti gli errori e le negligenze del veterinario, la Corte ha focalizzato la sua attenzione non tanto sulla morte dell'animale, che a seguito dei risultati dell'attività consulenziale non era stata causalmente attribuita alla condotta del veterinario, quanto sull'inadempimento delle regole proprie della professione e sulle sofferenze che il professionista avrebbe potuto e dovuto evitare o, almeno, adeguatamente gestire. In questo senso, la gestione del dolore entra a pieno titolo tra gli obblighi della prestazione veterinaria. Non basta, dunque, perseguire l'obiettivo terapeutico: occorre anche evitare, per quanto possibile, sofferenze inutili e non giustificate dalle cure.

Secondo la Corte, le modalità operative adottate si ponevano in grave contrasto con le buone pratiche professionali e con le linee guida di riferimento. L'omessa analgesia, unitamente alle altre carenze accertate, è stata quindi considerata un grave e inescusabile inadempimento dei doveri professionali e deontologici del veterinario.
Un ulteriore profilo riguarda il consenso informato anche in merito alle sofferenze dell'animale. Secondo la Corte, infatti, i proprietari non erano stati adeguatamente informati sulla natura degli interventi, sulle possibili complicanze e sulle alternative disponibili. L'obbligo informativo, inoltre, non può essere limitato alla semplice spiegazione della procedura cui sottoporre l'animale. Deve comprendere anche le sofferenze ragionevolmente prevedibili, la loro possibile durata e le opzioni concretamente disponibili per prevenirle o limitarle. Il consenso informato assume, quindi, una dimensione più ampia: chi affida il proprio animale alle cure del professionista deve poter compiere una scelta realmente consapevole anche rispetto alla gestione del dolore e alle possibili conseguenze del trattamento.

Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda la posizione della moglie del proprietario formale del cocker. Il veterinario aveva contestato la sua legittimazione a chiedere il risarcimento danni, sostenendo che soltanto il proprietario risultante formalmente intestatario del cane potesse agire. La Corte ha respinto questa eccezione. Considerare il cane una semplice res, cioè una cosa riconducibile esclusivamente al proprietario formale, viene ritenuto dalla Corte un approccio ormai superato.

Negli ultimi decenni, secondo i giudici fiorentini, è profondamente cambiata la considerazione del rapporto tra persona e animale d'affezione. Tale rapporto coinvolge, infatti, la dimensione affettiva e relazionale dell'individuo e può costituire una vera e propria formazione sociale nella quale si realizza la personalità, nell'ambito della tutela riconosciuta dall'art. 2 Cost.. Di conseguenza, la legittimazione alla domanda di risarcimento può spettare anche a chi - pur non risultando proprietario all'anagrafe canina - condivida stabilmente la vita familiare con l'animale, lo accudisca e abbia instaurato con esso un effettivo rapporto affettivo.

Ma il punto forse più interessante della decisione riguarda la natura del danno riconosciuto. Non è infatti risarcita la morte in sé, ma la sofferenza evitabile: i due appellanti non hanno ottenuto un risarcimento perché il veterinario fosse stato ritenuto responsabile della morte del loro cane. Come accennato, infatti, la consulenza aveva escluso un nesso causale tra la condotta professionale e il decesso. Il danno riconosciuto riguarda, invece, la sofferenza provocata dall'aver assistito a patimenti dell'animale che avrebbero potuto essere evitati o, almeno, adeguatamente contenuti.

La Corte ha escluso un danno biologico di natura psichica permanente, non essendo stata dimostrata una patologia causalmente collegata alla vicenda. Ciò, tuttavia, non significa che la sofferenza dei proprietari sia irrilevante. Le testimonianze avevano descritto pianto, perdita di serenità, isolamento, abbandono di precedenti attività e difficoltà nei rapporti sociali. Circostanze ritenute idonee a dimostrare concretamente l'intensità del patimento. Per questo, con la sentenza n. 2634/2026, la Corte territoriale ha riconosciuto un danno non patrimoniale - morale ed esistenziale - liquidato equitativamente in 2.500 euro per ciascun appellante.

A tale somma si sono aggiunte le conseguenze patrimoniali dell'inadempimento. La Corte ha stabilito la risoluzione del contratto per grave inadempimento, con la restituzione dei compensi corrisposti al veterinario e il rimborso delle spese sostenute presso la seconda struttura per fronteggiare l'emergenza emorragica, oltre ai costi riconosciuti per la perizia stragiudiziale di parte.

In definitiva, questa pronuncia costituisce un significativo precedente giurisprudenziale in tema di responsabilità professionale veterinaria: anche quando non sia dimostrabile che l'errore abbia causato la morte dell'animale, può sussistere una responsabilità risarcitoria per le sofferenze evitabili provocate o non adeguatamente gestite. E - in presenza di un concreto rapporto affettivo e familiare - la tutela può riguardare non soltanto il proprietario formale, ma anche gli altri componenti della famiglia che abbiano effettivamente condiviso la vita e la cura dell'animale”.

Fonte: https://www.brocardi.it/ DOTT. CLAUDIO GARAU

Grazie per l'attenzione,
Garante per i Diritti degli Animali
Fara Gera d'Adda

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10/10/2026

⚠️ EMERGENZA MIXOMATOSI IN LOMBARDIA: SERVE IL BLOCCO IMMEDIATO DELLA CACCIA E DELLE IMMISSIONI! 🚨

💥 L'emergenza epidemiologica legata alla diffusione della mixomatosi nella lepre sta travolgendo anche la Lombardia e mette a n**o tutte le contraddizioni di un sistema venatorio fondato sui ripopolamenti artificiali e sull'importazione massiccia di animali dall'estero. Di fronte a una situazione in rapida espansione, è necessaria la sospensione dell'attività venatoria sull'intero territorio regionale e il blocco di qualsiasi nuova immissione di selvaggina “pronta caccia”.

Con decreto emanato nella giornata di ieri, Regione Lombardia si è limitata a ratificare la sospensione della caccia alla lepre nell'ATC1 Mantova dal 12 ottobre e nell'ATC2 Varese, dove la chiusura è scattata dal 9 ottobre. Interventi tampone, tardivi, disomogenei e del tutto inadeguati mentre i contagi hanno già raggiunto i confini della provincia di Brescia. Una gestione frammentata e priva di una regia regionale. Solo pochi Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) intervengono con misure episodiche e disomogenee: mancano del tutto provvedimenti regionali coordinati, fondati sulla tutela della fauna selvatica, sulla biosicurezza e sulla prevenzione sanitaria.

💰 La diffusione della malattia nel Nord Italia decreta il fallimento della scellerata prassi dei "ripopolamenti", smascherando un modello venatorio lombardo malato. Da anni migliaia di lepri vengono acquistate a caro prezzo all'estero (costo di una lepre tra i 120 e i 180 euro + IVA) in aree come l'Est Europa, nelle quali tali patologie sono endemiche e diffuse, e successivamente liberate per continuare a sostenere l'attività venatoria: migliaia di animali sono sottoposti a cattura, trasporto e concentrazione in strutture che possono favorire la diffusione di agenti patogeni. Cifre astronomiche spese per animali dal tasso di mortalità elevatissimo, con il solo potenziale esito di diffondere il virus sul territorio.

Non solo la caccia aggiunge strage a strage, ma gli spostamenti di persone, cani, mezzi e attrezzature aumentano il rischio di diffusione indiretta di agenti patogeni.
La risposta istituzionale non cambia: prima si creano le condizioni per far ammalare gli animali, poi li si massacra con il pretesto del contenimento unicamente per tutelare la lobby della caccia. Nemmeno siccità ed epidemie fermano questa corsa al massacro, la parola d'ordine resta "sparare ad ogni costo".

A peggiorare il quadro è la persistente mancanza di trasparenza da parte della Regione, che continua a non pubblicare i dati su immissioni, abbattimenti e monitoraggi epidemiologici, impedendo ai cittadini di conoscere la reale entità del fenomeno.
Il business opaco delle importazioni dall'Est Europa interessa in modo massiccio soprattutto province come Brescia, Bergamo, Milano e Cremona, dove la presenza della lepre è sostenuta solo da continue immissioni artificiali anziché da popolazioni naturali stabili e autosufficienti.

Le criticità non riguardano soltanto la lepre. Lo stesso meccanismo perverso interessa altre specie allevate e successivamente liberate e sparate per far divertire le doppiette, come i fagiani "pronta caccia", immessi continuamente a stagione aperta.
La mixomatosi smaschera l'ennesima vergognosa complicità della Regione Lombardia con gli interessi venatori, a discapito della conservazione degli ecosistemi e degli animali.

🔴 Serve una svolta radicale: stop immediato alle immissioni, piena trasparenza dei dati, monitoraggio scientifico indipendente e sospensione della caccia fino al completo superamento dell'emergenza sanitaria.

CANI - Le seguenti prescrizioni tratte dal REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI sono valide s...
07/10/2026

CANI - Le seguenti prescrizioni tratte dal REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI sono valide su tutto il territorio del Comune di Fara Gera d’Adda compreso le zone boschive e di aperta campagna.

Art 28. OBBLIGHI RELATIVI AI POSSESSORI DI CANI

1 I cani vanno sempre tenuti mediante un guinzaglio di lunghezza massima 1.5 metri nelle aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, nei giardini, nei parchi pubblici, nelle aree verdi attrezzate e non, fatte salve le apposite aree per la sgambatura dei cani, individuate dal Comune.

2 I proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, sono tenuti alla raccolta immediata delle feci emesse dai loro animali, in spazi pubblici, privati o a uso pubblico. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici o in altre aree ritenute idonee destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali.

3 Gli accompagnatori dei cani devono essere muniti di attrezzature idonee per lo smaltimento delle deiezioni nei contenitori appositi segnalati e posizionati in vari punti sul territorio comunale, quali: contenitori con i sacchetti per la raccolta possibilmente in materiale plastico impermeabile, dispositivi per l’asportazione.

4 I proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, devono provvedere a pulire immediatamente le deiezioni liquide prodotte dagli animali su strade, piazze e marciapiedi usando contenitori d’acqua privi di detergenti o solventi. I proprietari o detentori dovranno dotarsi di opportuni contenitori d’acqua e bagnare adeguatamente il sito interessato.

5 il proprietario/conduttore è obbligato altresì a portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in via preventiva, in caso di paventato rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta degli organi di vigilanza o di altre autorità competenti. Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente Regolamento, come se ne fosse privo. In caso di animali a rischio potenziale elevato e/o inseriti nel registro dei cani morsicatori è tenuto ad applicare sempre la museruola al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

6 La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale, comunque, da impedire ai cani di mordere. Tutti gli altri animali possono essere condotti nei luoghi di cui al precedente comma 1, adottando idonei accorgimenti diretti a evitare pericolo o intralcio alla circolazione, ovvero molestia alle persone e purché siano rispettate lea condizioni di benessere etologico degli animali stessi. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà stabilire, di volta in volta, ulteriori limitazioni alla circolazione dei cani.

7 La sgambatura dei cani è consentita nelle apposite aree realizzate dalla Civica Amministrazione. La fruizione delle suddette aree è regolata da specifico regolamento d'uso.

8 A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio, i comuni, su indicazione dei servizi veterinari decidono, nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica quali proprietari dei cani hanno l’obbligo di svolgere percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

9 La recinzione delle proprietà private, confinanti con strade pubbliche o con altre proprietà private, deve essere costruita e conservata in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarla, superarla, oltrepassarla con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall’altra parte della stessa.

10 I proprietari dei cani sono tenuti a rispettare le disposizioni regionali vigenti in materia di dimensioni di box e recinti.

11 La recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato.

SANZIONI

Il mancato rispetto di quanto disposto dal Art 28, del presente regolamento, in particolare per la mancanza di sacchetto per la raccolta delle deiezioni, o per mancanza di mezzi idonei alla pulizia delle deiezioni liquide, verrà sanzionato con somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Grazie per l'attenzione,
Garante per i Diritti degli Animali
Fara Gera d'Adda

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Nella Giornata Mondiale degli Animali qualcosa possiamo fare...
04/10/2026

Nella Giornata Mondiale degli Animali qualcosa possiamo fare...

https://noddlcaccia.it/ firma fai firmare e se non riesci copia l'indirizzo e incolla sulla barra di Google e accedi alla piattaforma e firma con Speed o carta d'identità elettronica.

COMPITI DEL GARANTE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALIIl Co...
30/09/2026

COMPITI DEL GARANTE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI

DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Il Comune promuove la presenza di un Garante dei diritti degli Animali al fine di mettere in atto percorsi di prevenzione, campagne affissioni, incontri con le scolaresche, organizzazione di serate formative e manifestazioni. Il Garante può essere a disposizione su casi singoli, segnalati dalla Pubblica Amministrazione o da privati cittadini. Il Garante degli animali ha titolo per monitorare le colonie feline sul territorio, promuovere campagne di adozione, predisporre strumenti normativi comunali a tutela del benessere degli animali, gestire i rapporti con le associazioni animaliste e con gli altri enti (ATS) per le segnalazioni, predisporre piani per la gestione di animali sinantropi e valutare situazioni e segnalazioni relative alle condizioni di vita degli animali che vivono sul territorio comunale.
Il Garante per gli animali svolge anche attività di monitoraggio e controllo sulle situazioni problematiche riscontrate sul territorio e opera in sinergia con l'ufficio Polizia Locale e con l'Ufficio Ecologia.
… Omissis

Il Garante inoltre ha il compito di:
a. ricevere le segnalazioni dei reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, nonché delle associazioni, enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali;
b. denunciare o segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
c. curare la conoscenza tra il pubblico delle norme internazionali, dell'Unione europea, statali, regionali e comunali, che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali;
d. segnalare alla Giunta ed al Consiglio Comunale l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali, regionali o dell'Unione europea;
e. analizzare le condizioni degli animali, con particolare riferimento alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) ed alla normativa in materia di circhi, allevamenti, sperimentazione animale, zoo, trasporto, macellazione, negozi di animali, rifugi, canili;
f. intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché nelle gare e nelle competizioni sportive che impiegano animali non sia fatto uso sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica, nonché vigilare sulle loro condizioni di vita e di allevamento, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.
g. formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali.
h. promuovere la conoscenza degli interventi dell’Amministrazione Comunale, collaborando anche con le associazioni attive per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e degli animali;

Nello svolgimento dei compiti previsti dai commi 1 e 2, il Garante può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi regionali, statali, europei ed internazionali operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia dei diritti degli animali.

INFORMAZIONI PER PRENDERE CONTATTO O INVIARE SEGNALAZIONI

Il “Garante per i diritti degli animali” del Comune di Fara Gera d’Adda Sig. Arnaldo Citterio riceve ogni mercoledì non festivo dalle ore 16,00 alle ore 18,00 presso l’Ufficio Segreteria posto al piano ammezzato della sede municipale di Piazza Roma, 1, entrando dall’Ufficio Protocollo/Messo di Via Longobardica.
È consigliabile prendere appuntamento inviando un messaggio WhatsApp o telefonando al seguente numero: 3455650603 (indicando nome, cognome, residenza e n. di telefono).

Eventuali segnalazioni potranno essere inoltrate al Garante a mezzo mail alla casella di posta elettronica [email protected] (specificando nome, cognome, residenza, n. di telefono del segnalante e descrizione dettagliata del problema).
Le segnalazioni anonime non saranno prese in considerazione.

Grazie per l'attenzione,
Garante per i Diritti degli Animali
Fara Gera d'Adda

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23/09/2026

NO ALLA CACCIA!! DIVULGATE!!! (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - REFERENDUM E INIZIATIVE POPOLARI)

La terza domenica di settembre è iniziata la stagione venatoria in forma vagante con i cani, alcune province hanno autorizzato gli appostamenti fissi in anticipo al primo di settembre, alias eccidio legalizzato!
“Il nuovo provvedimento, criticato dagli scienziati, dalle associazioni, dall’Europa, amplia il numero delle specie cacciabili, aggiungendone altre, come oca selvatica e piccione di città, alle già oltre quaranta presenti. Apre più spazi alla caccia, perché consente di uccidere gli animali anche in zone oggi protette, come le foreste del demanio dello Stato e delle Regioni. Cambiano i tempi in cui è concesso sparare: oggi la stagione venatoria si chiude al massimo al 10 febbraio, limite che potrà essere rimosso dalle Regioni, modificando il calendario senza tenere conto del parere vincolante dell’Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Una norma che va contro le disposizioni europee, secondo cui non si può cacciare nelle fasi di migrazione prenuziale, nidificazione, riproduzione, dipendenza della prole. La nuova legge rilancia inoltre l’uso dei richiami vivi, gli uccelli catturati o allevati per attirarne altri nella caccia da appostamento.
Inoltre, si riduce la protezione del lupo. Infine, viene reintrodotto il nomadismo venatorio: i cacciatori non sono più costretti ad agire entro un ambito specifico, cosa che li legava al territorio.”
La caccia è una pratica crudele, senza morale, senza giustificazioni...
I cacciatori girano armati come in guerra a mietere vittime innocenti, che in quelle stesse ore hanno salutato un nuovo giorno... per iniziare a vivere! Qualcuno deciderà che è arrivato il loro momento, che la loro vita non ha valore, che per una "passione" ci si può arrogare il diritto di uccidere esseri innocenti...
Non c'è alcuna motivazione valida affinché esista una stagione venatoria, un calendario venatorio con i periodi e le specie cacciabili. Chi ha deciso tutto questo? Sempre e solo l'essere umano... e allora perché considerarlo giusto?
Può l'essere umano per stabilire chi uccidere e chi no?
Quando farlo e come farlo?

L'attività venatoria in Italia viene praticata da una percentuale irrisoria di persone, soltanto l'1%! Mentre, l'85% degli italiani la considera pericolosa. E per tre su quattro è “eticamente inaccettabile”.
I cacciatori affermano di amare la natura... il nuovo testo di legge antepone alla tutela la “gestione” e, senza alcun fondamento scientifico, definisce i cacciatori come “bioregolatori“, ma riflettiamoci: la caccia è solo morte e disprezzo per la natura.
Centinaia di animali uccisi, piombo ovunque, e se vuoi fare una passeggiata nei boschi o in campagna, rischi di essere "accidentalmente" ferito o ucciso...

Sensibilizziamo più gente possibile contro questa pratica crudele e senza alcuna utilità, se non quelle di soddisfare una passione ancestrale, che ormai dovrebbe essere desueta, arricchendo i produttori di armi.
La natura va rispettata e con essa tutti gli esseri che la abitano...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - REFERENDUM E INIZIATIVE POPOLARI
VIETARE LA CACCIA IN ITALIA - ART. 19 TER -

Firmando l'Art. 19 Ter si andrebbe a rendere illegale la caccia in Italia, salvando così milioni di animali vittime innocenti che chiedono solo di vivere la loro vita serenamente senza paura. Si ritornerebbe a passeggiare nei boschi, andare a funghi o raccogliere le castagne, senza la paura di essere impallinati da cacciatori che sparano a tutto quello che si muove.
Per firmare l’iniziativa popolare accedere al seguente link
https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/7300000
premere su ACCEDI (spid o CIE) e aderire all’iniziativa popolare.

ALCUNE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

Bracconaggio

Il bracconaggio in Italia è molto diffuso, vietato ma tollerato in quanto "tradizione popolare". Sono usati "archetti", trappole a cappio, reti verticali in cui gli uccelli rimangono impigliati e muoiono d'inedia dopo giorni di agonia. Alcuni dati: ogni anno la LAC (Lega Abolizione Caccia) raccoglie e distrugge decine di migliaia di archetti, centinaia di reti e libera centinaia di uccelli (pettirossi, passere scopaiole, tordi, merli, cince ecc.). I principali campi antibracconaggio si svolgono nelle valli bresciane e bergamasche (da settembre a dicembre), dove sono diffusi archetti e trappole a scatto in cui gli uccelli rimangono intrappolati per le zampe, spesso amputandosele e morendo dissanguati; in Sardegna dove i bracconieri utilizzano trappole a cappio, poste sui rami di corbezzolo, in cui gli uccelli rimangono impiccati. Qui nel 2001 la LAC ha portato a termine la triste raccolta record di oltre 13.000 trappole. Le Isole Pontine e Cipro, dove il fenomeno è molto preoccupante e in espansione soprattutto in primavera e durante le fasi di migrazione, sono altre zone di intervento della LAC. Vedi iniziativa "Ponza senz'Armi".

Gli archetti

Gli archetti sono trappole per la cattura dei piccoli uccelli. Sono molto usati nelle valli bresciane Trompia, Sabbia, Camonica, nel Bergamasco e in alcune zone del Veneto e del Friuli nonostante siano esplicitamente vietati dalla legge ormai da molti anni. I bracconieri realizzano con rami di nocciolo; curvati a ferro di cavallo, micidiali congegni in grado di scattare allorché un piccolo uc***lo vi si posi sopra. Bacche di sorbo, che da questa pratica prende il nome di "sorbo degli uccellatori", attirano soprattutto pettirossi, ma anche fringuelli, capinere, verdoni, frosoni, peppole, cince, regoli, luì. Non è possibile calcolare quanti siano gli archetti che ogni autunno all'arrivo dei piccoli uccelli migratori i bracconieri sistemino nei boschi e nelle radure di vaste zone del Nord Italia: probabilmente milioni. Molte valli alpine ne sono infestate. Gli uccelli catturati per le zampe rimangono appesi per ore ad agonizzare, con i tarsi spezzati dall'archetto, senza speranza di salvarsi. La "polenta e osei", tradizionale piatto della cucina veneta e non solo, alimenta il mercato clandestino dei piccoli uccelli catturati illegalmente.

L'uccellagione

L'uccellagione è invece una pratica ammessa, purché non si catturino animali appartenenti a specie non cacciabili. Nella sola Lombardia, su 30.000 cacciatori vi sono 10.000 capanni fissi, dove i cacciatori giocano al tiro al bersaglio contro gli uccelli, di ogni specie, usando spesso altri uccelli tenuti prigionieri come richiami vivi. Questi uccellini vengono catturati e tenuti sempre prigionieri in gabbie piccolissime, vengono spiumati in modo da provocare la muta delle penne fuori stagione: quando le piume ricrescono, l'uc***lo, tenuto sempre in una cantina buia per tutta l'estate, crede che sia primavera, ed emette richiami verso i suoi compagni. Un fringuello, sul mercato illegale, può costare anche oltre 100 euro.

Grazie per l'attenzione
Garante per i Diritti degli Animali
Fara Gera d'Adda


Indirizzo

P. Zza Roma 1
Fara Gera D'Adda
24045

Orario di apertura

16:00 - 18:30

Telefono

+393455650603

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