13/11/2020
✍️ Avevamo già parlato degli strumenti a disposizione dei genitori lavoratori per assentarsi dal lavoro nei giorni in cui i propri figli restano a casa per la didattica a distanza (http://bit.ly/Genitori-Lavoratori).
📇 Il Decreto “Ristori – BIS” (D.L. n. 149-2020, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale) prova a fare chiarezza sul congedo straordinario ed introduce una nuova misura per i lavoratori autonomi: il bonus baby-sitting.
🔎 Ma andiamo con ordine.
Esclusivamente per le zone dichiarate “rosse”, in cui viene sospesa la didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, il Decreto prevede due strumenti: il congedo straordinario ed il bonus baby sitting.
🔴 CONGEDO STRAORDINARIO 🔴
Possono fruire del congedo straordinario: i genitori degli alunni delle scuole secondarie di primo grado oppure i genitori di ragazzi con disabilità grave ex Legge 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni per i quali sia stata disposta la chiusura.
👉 REQUISITI. E’ necessario che entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che del settore privato, e che la propria mansione non possa essere svolta in smartworking.
👉 RETRIBUZIONE: per i giorni di assenza in cui è stata fatta richiesta del congedo straordinario, è riconosciuta il 50% della retribuzione e la totale copertura di contribuzione figurativa.
👉 DOMANDA: il congedo può essere fruito, alternativamente, soltanto da uno dei due genitori. Per la presentazione della domanda è necessario attendere una circolare dell’INPS.
🔴 BONUS BABY SITTING 🔴
Possono fruire del bonus baby sitting: i genitori degli alunni delle scuole secondarie di primo grado oppure i genitori di ragazzi con disabilità grave ex Legge 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni per i quali sia stata disposta la chiusura.
👉 REQUISITI. Attenzione, mentre il congedo straordinario è fruibile soltanto dai lavoratori “dipendenti”, il bonus baby sitting è fruibile soltanto dai lavoratori “autonomi”, ossia i lavoratori iscritti alla Gestione Separata dell’INPS (liberi professionisti con partita IVA attiva e collaboratori coordinati e continuativi) oppure alle Gestioni Speciali dell’INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni).
E’ necessario che: la propria prestazione non possa essere svolta in smartworking; nel nucleo familiare non vi sia altro genitore in cassa integrazione o, comunque, disoccupato o non lavoratore.
👉 IMPORTO: il bonus ha un valore massimo di 1.000€, utilizzabile per l’acquisto di servizi di baby-sitting svolti durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.
👉 DOMANDA: il bonus può essere fruito, alternativamente, soltanto da uno dei due genitori. Per la presentazione della domanda è necessario attendere una circolare dell’INPS.